E' costituita la Società per azioni denominata "Stelline Servizi Immobiliari S.p.A.".
La Società fa parte del gruppo creditizio Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Banca capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.
Articolo 2
La società ha sede legale in Sondrio. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia filiali ed uffici.
Articolo 3
La società ha per oggetto:
la realizzazione di immobili per uso funzionale delle banche socie e delle società appartenenti al gruppo bancario Credito Valtellinese;
l'acquisizione e il realizzo di cespiti immobiliari rilevati per il recupero di crediti delle banche socie e delle società appartenenti al gruppo bancario Credito Valtellinese, previa eventuale effettuazione di adeguati interventi di valorizzazione degli stessi;
la prestazione di attività di consulenza, progettazione, realizzazione e gestione nel campo immobiliare anche nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra indicati, fermo restando quanto previsto nel secondo comma.
L'attività complessiva della società dovrà risultare prevalentemente svolta a favore del gruppo bancario Credito Valtellinese.
La Società potrà compiere tutte le operazioni strettamente necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
Essa potrà altresì assumere partecipazioni in società aventi attività strettamente connesse allo scopo sociale.
Articolo 4
La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.
Articolo 5
Il capitale sociale è di euro 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) diviso in n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni da nominali euro 5 (cinque) cadauna.
Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti non in denaro.
La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.
Articolo 6
Le azioni sono nominative.
Titolari delle azioni, oltre alle banche, possono essere soggetti diversi dalle banche ma solo per partecipazioni di minoranza.
Articolo 7
Il diritto di recesso è esercitabile dai Soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Articolo 8
L'assemblea dei soci è convocata nei modi e termini di legge dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in altro stato dell'Unione Europea. Fino a che la società non rientri tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione potrà essere effettuata, in alternativa a quanto previsto dalla legge, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Il diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea è regolato dalla legge.
Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, e di risolvere le eventuali contestazioni.
Articolo 9
Alle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, in particolare per quanto concerne i quorum costitutivi e deliberativi da essa previsti.
In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i soci - in proprio o per delega - e della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.
Fino a che la società non rientri tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e sempre che la stessa abbia un numero di soci inferiore a venti, è ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi anche distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:
sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e le modalità di votazione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione e alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
siano indicati nell'avviso di convocazione e nel verbale i luoghi audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Articolo 10
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato se nominati ovvero, in assenza anche di questi, da persona designata dagli intervenuti tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.
Spetta al Presidente dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure della votazione, il Presidente è assistito dal Segretario designato dall'Assemblea.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
Articolo 11
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da un minimo di tre ad un massimo di nove, secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea.
L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.
Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori possono essere rieletti.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.
Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea l'intero Consiglio si intende decaduto, con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.
Articolo 12
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità allo Statuto.
Articolo 13
Il Consiglio nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti.
Può altresì nominare un Vice Presidente nonché un Amministratore Delegato.
Nel rispetto delle vigenti norme di legge il Consiglio può delegare anche in via disgiuntiva propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato e può inoltre attribuire a singoli consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio può inoltre nominare un Comitato Esecutivo, delegandogli propri poteri e attribuzioni nell'ambito della gestione ordinaria della Società.
In materia di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati ai membri della direzione, a dipendenti della società o di altre società del gruppo Credito Valtellinese investiti di particolari funzioni, entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono pure conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.
Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli è sostituito in ogni sua funzione dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età o da quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ove il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo siano impossibilitati a riunirsi, su proposta dell'Amministratore Delegato, quando nominato, o del Direttore ove l'Amministratore Delegato non sia stato nominato o sia assente o impedito, può adottare ogni determinazione utile all'interesse della Società, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.
Articolo 14
La convocazione del Consiglio è fatta presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione sarà fatta con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.
Sono comunque valide le deliberazioni prese dal Consiglio quando, indipendentemente da ogni formalità di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.
La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.
Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Queste disposizioni si applicano anche alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove istituito.
Articolo 15
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 16
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri sia per l'amministrazione ordinaria sia per l'amministrazione straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che esso ritenga opportuni, necessari o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.
E' inoltre attribuita all'Organo Amministrativo la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.
Articolo 17
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale libera spettano disgiuntamente all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e in caso di sua assenza o impedimento a chi ne fa le veci ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, settimo comma) e all'Amministratore Delegato, se nominato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori legali ed avvocati.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi ed a Impiegati della Società o di Società del Gruppo di appartenenza, singolarmente o cumulativamente.
Articolo 18
La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi sono affidate ad una Direzione, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.
L'emolumento spettante ad ogni Sindaco effettivo viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea; ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.
Nei casi in cui sia richiesto in via esclusiva dalla vigente normativa, il controllo contabile della Società dovrà essere esercitato da una società di revisione o da un revisore contabile; negli altri casi e fatte salve diverse indicazioni dell'assemblea il controllo contabile verrà svolto dal collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.
Articolo 20
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà tenersi, ove particolari circostanze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale ai sensi di legge, sono distribuiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Articolo 21
In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.
Articolo 22
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.