CHE COSA CAMBIA
BONIFICI
Dal punto di vista operativo, le principali novità per i bonifici disposti sono le seguenti:
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IBAN IDENTIFICATIVO UNICO DEL CONTO CORRENTE: indicazione obbligatoria dell'IBAN del beneficiario nel disporre pagamenti tramite bonifico. Per maggiori dettagli sulla propria coordinata IBAN clicca qui.
Non è più possibile eseguire bonifici sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione all'inserimento della coordinata IBAN del beneficiario in quanto la sua errata indicazione potrà determinare la mancata o l'inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la Banca qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario. In caso di IBAN formalmente errato e conseguente mancata esecuzione del bonifico, la Banca provvederà al tempestivo riaccredito delle somme sul conto dell'ordinante.
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TEMPI DI ESECUZIONE: la Banca deve garantire tempi certi di esecuzione degli ordini di bonifico calcolati a partire dal momento in cui viene richiesto l'ordine.
L'accredito è il giorno stesso se il beneficiario è cliente del Gruppo Credito Valtellinese, oppure il giorno lavorativo successivo se il beneficiario è cliente di un'altra banca. E' possibile disporre un bonifico verso altra Banca con regolamento in giornata tramite bonifico urgente (BIR).
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VALUTA DI ACCREDITO: non è più consentito disporre bonifici con valuta prefissata per il beneficiario.
Ne consegue che non sarà più consentita nemmeno una valuta di accredito al beneficiario precedente alla data dell'ordine (valuta antergata).
Occorre quindi disporre per tempo gli ordini di pagamento.
E' possibile prenotare l'esecuzione di un bonifico in una data futura indicando come data esecuzione il giorno lavorativo precedente a quello in cui si vuole che il bonifico sia ricevuto dal beneficiario.
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VALUTA DI ADDEBITO: l'addebito del conto corrente dell'ordinante avviene nella data di esecuzione del bonifico.
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BONIFICI RICEVUTI: saranno accreditati sul conto corrente del Cliente nello stesso giorno di ricezione e la valuta di accredito sarà la data del giorno di regolamento.
CARTE DI CREDITO E CARTE DI DEBITO
Le principali novità per i titolari di carte di pagamento sono le seguenti:
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RECESSO DAL CONTRATTO DI UTILIZZO: nel caso in cui non si voglia più la carta di pagamento è sufficiente chiedere il recesso dal contratto, non sarà addebitata alcuna
spesa di estinzione e sarà rimborsata la quota di canone non goduto.
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CONTESTAZIONE DI OPERAZIONI EFFETTUATE CON CARTA: in caso di addebito di operazioni non riconosciute dal cliente, la banca dev'essere informata tempestivamente. Il cliente ha comunque tempo 13 mesi per contestare le stesse.
In caso di frode i rimborsi saranno effettuati, se dovuti, entro 15 giorni dall'apertura della pratica (completa di documentazione) come previsto dalla normativa Patti Chiari.
INCASSI COMMERCIALI
Le novità per i servizi di pagamento e incasso tramite Ri.Ba., R.I.D. e M.AV. sono le seguenti:
RI.BA
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DISPONIBILITÀ DELLE SOMME: la banca rende disponibili al cliente beneficiario le somme incassate entro la giornata di scadenza per le disposizioni domiciliate presso il Gruppo Credito Valtellinese mentre entro il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per le disposizioni domiciliate presso altre banche.
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COMUNICAZIONE MANCATO PAGAMENTO: il beneficiario riceve il messaggio di mancato pagamento entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della Ri.ba.
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TERMINE PER L'INVIO DELLE DISPOSIZIONI DI INCASSO: il termine ultimo consentito per l'invio delle disposizioni è anticipato al nono giorno lavorativo. Viene inibita la possibilità di invio di disposizioni "brucianti".
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TEMPI PER IL PAGAMENTO: il pagamento di effetti Ri.ba. è consentito entro la data di scadenza indicata sull'avviso.
RID
- TIPOLOGIA DI SERVIZI: non c'è più la differenziazione tra RID commerciale e RID utenze. Le due tipologie di RID sono confluite in un unico prodotto: il RID ordinario, al quale continuerà ad essere affiancato il RID veloce.
- DISPONIBILITÀ DELLE SOMME: la banca rende disponibili al cliente beneficiario le somme incassate nella giornata di scadenza degli effetti.
- RID SCADUTI: non è più praticabile la facoltà per i creditori di richiedere l'incasso di disposizioni RID scadute. Pertanto, venendo meno la possibilità di attribuire all'addebito del conto del debitore valuta antecedente alla data di contabilizzazione (gestione valute antergate), le disposizioni di pagamento dovranno pervenire alla banca in tempo utile.
- OPPOSIZIONE ALL'ADDEBITO: nel caso in cui l'importo che deve essere addebitato risulti non corretto a seguito di controlli da parte dell'impresa debitrice, quest'ultima avrà tempo fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza del RID per opporsi all'addebito. Tuttavia è consentito rinunciare al diritto di rimborso previo accordo tra le parti.
- RIMBORSO PER OPERAZIONI AUTORIZZATE: nel caso di riscontro di addebiti diretti errati in conto corrente, i tempi consentiti per effettuare la richiesta di rimborso sono di 8 settimane dalla data di addebito. La banca, dopo aver effettuato le opportune verifiche, sarà tenuta al rimborso delle somme entro 10 giorni dalla richiesta.
- RIMBORSO PER OPERAZIONI NON AUTORIZZATE: i tempi consentiti per effettuare la richiesta di rimborso in caso di addebiti in conto corrente non autorizzati sono di 13 mesi. La banca provvederà tempestivamente al rimborso delle somme.
MAV
- PAGAMENTO MAV: le disposizioni si pagano nel giorno di scadenza o di presentazione al pagamento.