INIZIO PAGINA



Elenco prodotti



gruppo bancario Credito Valtellinese
dimensione carattere dimensione carattere dimensione carattere stampa aggiungi ai preferiti mappa del sito contatti
numero verdenumero dall'estero

I PRODOTTI PER

freccia PRIVATI
BANKING | INVESTIMENTI FINANZIAMENTI ASSICURAZIONI |

 

ELENCO PRODOTTI

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA SOSPENSIONE DEI MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Il Gruppo bancario Credito Valtellinese aderisce all'accordo che consente, alle famiglie in difficoltà, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per non più di due volte nel corso del piano di ammortamento e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.

La sospensione è riservata ai titolari di un mutuo ipotecario contratto esclusivamente per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale purché, alla data della presentazione della domanda, siano rispettati i seguenti requisiti:

- titolo di proprietà dell'immobile;
- mutuo erogato o surrogato per un importo non superiore a 250.000 euro e in ammortamento da almeno un anno;
- indicatore di reddito ISEE (dell'intero nucleo familiare) non superiore a 30.000 euro;
- immobile non rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e che costituisca l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

La domanda di sospensione potrà essere presentata solo nel caso in cui si verifichi almeno uno dei seguenti eventi riferiti al beneficiario, intervenuti successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3) del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o riconoscimento di handicap grave in capo a uno dei mutuatari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Durante il periodo di sospensione, il cliente corrisponderà alla banca solamente la parte della quota interessi corrispondente allo spread concordato.

La sospensione non prevede alcun costo per il cliente.

I clienti beneficiari dell'iniziativa possono presentare la richiesta di sospensione presso le oltre 500 filiali delle banche del Gruppo, dove il nostro personale è a disposizione per ogni approfondimento.
 
 
cerca prodotto
 

Una realizzazione Bankadati Soc.Cons.P.A.