Fondazione Gruppo Credito Valtellinese

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 20 BORSE DI STUDIO DA € 550,00 CIASCUNA IN FAVORE DI STUDENTI FIGLI DI LAVORATORI EMIGRANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO FREQUENTANTI SCUOLE ESTERE

ANNO SCOLASTICO 2004/05

Art. 1
L’Amministrazione Provinciale di Sondrio indice, in collaborazione con la Fondazione Credito Valtellinese, un concorso per l’assegnazione di n. 20 borse di studio da € 550,00 ciascuna da assegnare a studenti, figli di emigranti della Provincia di Sondrio, che frequentino scuole all’estero oltre la scuola dell’obbligo e che durante l’anno scolastico precedente a quello in corso si siano distinti nel profitto e nell’applicazione allo studio, anche in relazione alle oggettive difficoltà di inserimento nel paese ospitante. Saranno esclusi dall’assegnazione di Borse di Studio coloro che alla data del termine utile di presentazione della domanda svolgono una attività remunerata.

Art. 2
Per partecipare al concorso è necessario che almeno uno dei genitori sia lavoratore emigrante originario della provincia di Sondrio. Il concorrente inoltre non deve fruire di analoghi benefici per l’anno scolastico in esame.

Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, formulata sull’apposito modulo, sottoscritta dal genitore (per i minori) e corredata da tutti i documenti richiesti nel successivo art. 4, dovrà pervenire all’Amministrazione Provinciale entro il termine del 11 settembre 2006.

La domanda dovrà contenere:

  1. generalità dello studente;
  2. indicazione della scuola frequentata;
  3. indicazione della professione del capo famiglia;
  4. l’esplicita dichiarazione che lo studente non fruisce di analoghi benefici e che non svolge attività remunerata;
  5. l’esplicita dichiarazione di conoscenza da parte dello studente della lingua italiana.

Art. 4
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. stato di famiglia (o analoga attestazione dell'autorità consolare);
  2. certificato attestante la scuola frequentata ed i voti riportati nell'anno scolastico precedente a quello in corso.

Art. 5
Non sono ammesse riserve alla documentazione e saranno presi in considerazione solamente i documenti allegati alla domanda e quelli eventualmente richiesti dall’ufficio purché pervenuti nei termini fissati nella relativa richiesta.

Art. 6
La graduatoria di merito sarà compilata da una Commissione composta da:

  1. il Presidente della Provincia o suo delegato;
  2. un rappresentante dell’Assessorato Provinciale all’Emigrazione;
  3. un rappresentante della Fondazione Credito Valtellinese di Sondrio;
  4. un rappresentante dell’Associazione Emigranti Valtellinesi;
  5. due esperti nominati dalla Provincia

Art. 7
Lo studente assegnatario della borsa di studio che, in sede di consegna della stessa, non sia in grado di dimostrare la conoscenza della lingua italiana, non potrà usufruire del beneficio.

Art. 8
L’Amministrazione Provinciale provvederà a comunicare ai vincitori la data ed il luogo in cui si svolgerà la cerimonia della consegna delle borse di studio ai vincitori.

Sondrio, maggio 2006

COMUNICATO ASSEGNAZIONE ULTIMA EDIZIONE


indietro



bankadati