CREDITO VALTELLINESE - PIANO ENTI
Solidarietà e enti non profitSolidarietà e enti non profit
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IL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE,
L'IMPEGNO SOCIALE E GLI ENTI NON PROFIT

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese e il non profit

Negli ultimi anni l'opinione pubblica ha mostrato un accresciuto interesse per il settore non profit: le organizzazioni non lucrative traggono origine dal tentativo di rispondere alle reali esigenze dei membri delle comunità ed essendo radicate all'interno della collettività sono in grado di osservare e di comprendere quali siano le modalità più efficaci per risolverli. Il Gruppo bancario Credito Valtellinese ha sempre manifestato un particolare interesse a rispondere alle esigenze del territorio, dando impulso alle attività economiche locali; tale attenzione ha favorito un legame privilegiato con le organizzazioni, a stampo religioso e non, nate per rispondere ai bisogni specifici della popolazione e si è manifestata pienamente nella costituzione all'interno del Gruppo di uno specifico Settore Enti non profit nell'ambito della Direzione Enti di Deltas.

Ma, esattamente, cosa è il non profit?

Dal punto di vista terminologico, l'espressione non profit è un'abbreviazione di non profit oriented, organizzazione non orientata al profitto. Il vincolo principale che ne deriva è quello della non distribuzione degli utili aziendali ai soci (non distribution constraint), per cui l'impresa non si orienta alla massimizzazione del profitto, ma a reinvestirlo nel sociale, attraverso la produzione di beni o servizi.

Tipologia delle organizzazioni

Le organizzazioni non profit possono essere ricondotte essenzialmente a quattro tipi principali:

  • ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
  • COOPERATIVE SOCIALI
    (a loro volta distinte in quelle che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi e quelle finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)
  • ASSOCIAZIONI SOLIDALI
    (particolarmente diffuse nel campo delle attività socioculturali)
  • FONDAZIONI
    (caratterizzate dal possesso di un patrimonio e dalla definizione di determinati scopi cui destinarlo)

    Aree di intervento

    Le principali aree di intervento delle organizzazioni non profit sono gli ambiti

  • SOCIOASSISTENZIALE
  • SOCIOSANITARIO
  • TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
  • EDUCAZIONE E FORMAZIONE
  • ATTIVITÀ CULTURALI
  • SPORT E TEMPO LIBERO
  • PROTEZIONE CIVILE
  • COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
  • TUTELA DEI DIRITTI UMANI E CIVILI

    Cenni sulla normativa nazionale: il Decreto Legislativo 460 del 1997 su Enti non commerciali e ONLUS

    Con il D. Lgls. 460/97 sono state definite le caratteristiche che gli enti non profit devono avere per poter accedere alla qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

    Per ottenere le agevolazioni spettanti a norma di legge, tali enti devono svolgere attività a solidarietà "presunta" (che per il fatto stesso di essere poste in essere realizzano finalità solidaristiche: assistenza sociale svolta a beneficio degli anziani, beneficenza, tutela artistica, tutela ambientale, ricerca scientifica di interesse sociale, promozione della cultura e dell'arte…) o a solidarietà "condizionata" (dirette a beneficio di persone svantaggiate: assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili).

    Le ONLUS hanno l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento l'eventuale patrimonio, di predisporre annualmente il bilancio o il rendiconto e di adottare statuti rispondenti a requisiti di democraticità.

    ONLUS ed Enti non commerciali

    Sono ONLUS di diritto le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le Organizzazioni Non Governative iscritte nei rispettivi Registri.

    Gli enti non commerciali sono quelli che non hanno le caratteristiche per ottenere la qualifica di ONLUS, ma in cui l'attività istituzionale prevale su quella commerciale: essi sono caratterizzati da finalità ideali e non lucrative, dal vincolo di non distribuzione di utile e dalla strumentalità dell'attività commerciale svolta rispetto ai fini ideali perseguiti.

    Enti ecclesiastici e Parrocchie sono enti non commerciali.
    Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività di assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dell'ambiente, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

    Non possono ottenere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.

    Erogazioni liberali in denaro

    Le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS sono detraibili, ai sensi della normativa fiscale, dal reddito complessivo nella misura del 19% rapportato a un importo massimo attualmente di quattro milioni di lire, mentre i soggetti titolari di reddito d'impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus per un importo non superiore a quattro milioni o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. All'interesse per le organizzazioni non profit in generale il Gruppo bancario Credito Valtellinese affianca in particolare un rapporto privilegiato con gli enti religiosi, che in molti casi svolgono una forte azione di promozione sociale; è utile ricordare che i versamenti a favore dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero sono totalmente deducibili ai fini fiscali (per un importo massimo di due milioni di lire).

    Le ONLUS godono inoltre di ampie agevolazioni fiscali; in particolare, per quanto riguarda le problematiche di interesse bancario, hanno diritto all'esenzione dall'imposta di bollo. Per usufruire di tale agevolazione i soggetti interessati devono dimostrare la natura giuridica di ONLUS. Al riguardo il legislatore ha previsto un sistema probatorio differenziato a seconda che il richiedente sia o meno una ONLUS di diritto. ONLUS di diritto sono le organizzazioni di volontariato (che, per ottenere l'esenzione, devono presentare copia della certificazione di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato), le cooperative sociali (cui è richiesta copia della certificazione di iscrizione al registro prefettizio delle Cooperative) e le organizzazioni non governative (che sono tenute a produrre copia del riconoscimento di idoneità ex art. 28 L. 49/87). Per quanto riguarda le organizzazioni che non sono ONLUS di diritto, ossia le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, l'esenzione dall'imposta di bollo potrà essere ottenuta dietro presentazione di copia della denuncia di iscrizione all'Anagrafe Tributaria in qualità di ONLUS.


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