ANNO SCOLASTICO 2008/09
Art.1
L'Amministrazione Provinciale di Sondrio indice, in collaborazione con la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, un concorso per l'assegnazione di n. 12 borse di studio da assegnare a studenti, figli di emigranti della Provincia di Sondrio, che frequentino scuole all'estero oltre la scuola dell'obbligo e che durante l'anno scolastico precedente a quello in corso si siano distinti nel profitto e nell'applicazione allo studio, anche in relazione alle oggettive difficoltà di inserimento nel paese ospitante, così definite:
Art.2
Per partecipare al concorso è necessario che almeno uno dei genitori sia originario della provincia di Sondrio. Il concorrente inoltre non deve fruire di analoghi benefici per l'anno scolastico in esame.
Art.3
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo in tutte le sue parti, sottoscritta dall'interessato (e dal genitore per i minori) e corredata di tutti i documenti richiesti nel successivo art. 4, e pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il termine del 15 ottobre 2010.
Art.4
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. stato di famiglia o analoga attestazione dell'autorità consolare
2. certificato attestante il tipo di scuola frequentata ed i voti riportati nell'anno scolastico precedente a quello in corso.
Art.5
Saranno prese in considerazione solamente le domande complete delle informazioni e dei documenti richiesti o comunque pervenuti nei termini fissati dal bando.
Art.6
La graduatoria di merito sarà compilata, con riferimento a quanto espresso nel precedente Art. 1, da una Commissione composta da:
1. il Presidente della Provincia o suo delegato;
2. un rappresentante dell'Assessorato Provinciale all'Emigrazione;
3. un rappresentante della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese;
4. un rappresentante dell'Associazione Emigranti Valtellinesi;
5. due esperti nominati dalla Provincia.
Art.7
Nel caso in cui non si dovessero assegnare tutte le borse di studio a bando, la Provincia e la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese si riservano la facoltà di rideterminare l'importo di quelle da assegnare.
Art.8
L'Amministrazione Provinciale provvederà a dare comunicazione ai vincitori specificando le modalità di assegnazione delle borse di studio.
In Svizzera la consegna delle borse di studio avverrà in occasione degli incontri annuali delle Associazioni di Basilea, Zurigo, Coira,
Lugano e St. Moritz. L'assenza del vincitore alla premiazione comporterà la decadenza del beneficio; le somme non assegnate verranno accantonate e
sommate all'importo delle borse di studio per l'anno successivo.
Sondrio, luglio 2010