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Sportello Informativo - Il contratto di banc@perta |
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| Articolo 1 | Il Servizio consente al cliente (in prosieguo denominato contraente) che ne faccia richiesta, di accedere ad una serie di informazioni e di dare disposizioni per l'effettuazione di operazioni sui rapporti, aperti presso la Banca, che egli intrattiene direttamente o sui quali può disporre per effetto di delega concessa dal legittimo titolare sia esso persona fisica o persona giuridica o ente. |
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| Articolo 2 | La Banca si riserva la facoltà di accrescere o ridurre l'ambito di operatività del Servizio, ovvero di disattivarlo in qualsiasi momento; le relative comunicazioni verranno validamente fatte mediante comunicazione via INTERNET oltre che con avviso esposto nei locali della Banca e produrranno effetto a decorrere dal giorno indicato in tali comunicazioni. |
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| Articolo 3 | Per poter usufruire del Servizio il contraente utilizza la rete Internet e apparecchiature proprie o di terzi che rispondano alle caratteristiche tecniche e funzionali indicate dalla banca. |
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| Articolo 4 | L'utilizzo del Servizio è consentito senza limitazioni di orario o di giorni. |
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| Articolo 5 | Le informazioni rese dal Servizio e concernenti rapporti in essere presso la Banca sono riferite alla situazione dei conti al momento della richiesta. |
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| Articolo 6 | La Banca non è responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo quelle dovute a difficoltà od impossibilità di comunicazioni, a sovraccarico delle linee disponibili, ad interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale, e in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza. |
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| Articolo 7 | La Banca prenderà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate dal Servizio. Si impegna altresì ad attivare meccanismi e dispositivi di sicurezza atti a proteggere dati e programmi da accessi non autorizzati. In particolare, il collegamento al sistema di elaborazione sarà reso possibile solo mediante la conoscenza di un Codice di Identificazione e di un Codice Segreto di Accesso (password). I codici potranno essere composti, a libera scelta del contraente, da numeri, lettere e combinazioni alfanumeriche con un minimo di 6 caratteri ed un massimo di 20 caratteri. |
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| Articolo 8 | La Banca comunica al contraente il Codice di Identificazione; il Codice Segreto di Accesso è a conoscenza esclusiva del contraente, essendo inserito personalmente dallo stesso direttamente all'atto della sottoscrizione del presente contratto. |
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| Articolo 9 | Il contraente assume piena responsabilità circa l'uso esclusivo e la protezione del Codice di Identificazione e del Codice Segreto di Accesso, nonchè circa l'utilizzo del Servizio secondo buona fede; sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza e dall'uso da parte di terzi dei suddetti codici. |
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| Articolo 10 | Il contraente, prima di effettuare qualsiasi disposizione che comporti addebiti sui conti sui quali può operare, deve sempre accertarsi che vi sia la necessaria disponibilità. |
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| Articolo 11 | Gli incarichi di pagamento e di trasferimento fondi si intendono conferiti irrevocabilmente e il contraente non potrà, di regola, richiederne la sospensione e/o l'annullamento, salvo conferma da parte della Banca della possibilità di darvi corso. |
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| Articolo 12 | La Banca eseguirà le disposizioni ricevute entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse. |
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| Articolo 13 | Il costo delle comunicazioni telefoniche per la richiesta dei Servizi è a carico del contraente e viene addebitato direttamente dall'Ente gestore della rete telefonica. Eventuali oneri fiscali futuri legati all'utilizzo del Servizio sono da considerarsi a carico del contraente. |
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| Articolo 14 | Il presente contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato nel caso in cui il contraente sia inadempiente ad una qualsiasi delle obligazioni previste dal contratto in particolare per il mancato rispetto del 1o comma dell'art. 9, oppure nel caso in cui usi il Servizio in violazione di qualsiasi disposizione di legge o regolamentazione in materia, o nel caso di estinzione e/o revoca del/i rapporto/i su cui il contraente ha facoltà di disposizione. La Banca, nel caso in cui si intenda avvalersi della risoluzione di cui al comma precedente, provvederà alla disabilitazione del Codice Segreto d'Accesso rendendo così impossibile l'utilizzo del servizio e ne darà comunicazione scritta al contraente. |
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| Articolo 15 | Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con dichiarazione da comunicarsi in forma scritta. La revoca comunicata dal contraente alla Banca sarà efficace a decorrere dalle ore 24 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. |
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| Articolo 16 | La responsabilità della Banca per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo derivante dal presente contratto sussisterà solo nei casi di dolo e colpa grave.Le registrazioni contenute sull'archivio storico presente in Internet faranno prova delle disposizioni inviate. |
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| Articolo 17 | Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, sono applicabili le disposizioni che regolano i singoli rapporti (conto corrente, deposito titoli, finanziamenti, ecc...) di cui le presenti norme costituiscono parte integrante. |
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| Articolo 18 | Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'utente e la banca in dipendenza dal Servizio, il Foro competente è quello di della Sede legale della Banca. |
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